Circolare Esplicativa Lavoro Occasionale 01/2022
l’INAIL con nota n.29 del 11 Gennaio c.m. cadenza le istruzioni operative provvisorie per assolvere all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 13, DL n. 146/2021 convertito dalla L. 215/2021.
Tale nota emanata di dall’INAIL di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce quanto già espresso con il dettato del prot. n° 141 del 7 gennaio u.s..
Con la nota emanata di cui al prot.141 del 07/01/2022, venivano fornite le prime indicazioni utili per effettuare la comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 13, D.L. 146/2021 conv. da L. 215/2021.
Premesso che
- La disposizione si applica a quei lavoratori rientranti nella definizione contenuta all’art. 2222c., per quella categoria di prestatori d’opera che si impegnano “a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
- il nuovo obbligo introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 è solamente riferito ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
- Gli stessi Committenti devono effettuare una comunicazione preventiva di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali all’ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica.
Lo scopo della nota e del conseguente obbligo di comunicazione è quello relativo ad un maggior monitoraggio sul mondo del lavoro per contrastare le irregolarità e gli abusi derivanti da forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi di cui all’art.2222 c.c. per i quali non è previsto uno obbligo di comunicazione preventiva.
Attenzione:
sono esonerati da tale obbligo:
, ma altresì:
- i rapporti di lavoro subordinati
- le Collaborazioni Coordinate Continuative e quelle organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015;
- le prestazioni occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
- le professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’art. 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Importante :
Far data dalla pubblicazione della nota in argomento, partendo dall’11 gennaio 2022, la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
Nelle more di maggior chiarimenti e si attende la comunicazione, per:
- i rapporti avviati prima dell’11 gennaio 2022, ma ancora in essere alla suddetta data;
- i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati.
Una mini sanatoria si prevede per permette di assolvere a tale obbligo entro il 18 gennaio 2022.
Nota Bene:
La comunicazione andrà trasmessa mediante SMS o posta elettronica all’ispettorato territoriale e comunque con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2015 già in uso per i rapporti di lavoro intermittente.
Il committente è tenuto alla conservazione di una copia della comunicazione per eventuali operazioni ispettive.
Nella MAIL e/o SMS andrà inoltrata agli indirizzi pec dei vari Ispettorati territoriali
Ci sarà come sempre il seguente contenuto minimo:
- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- una sintetica descrizione dell’attività;
- la data di inizio della prestazione ed il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
- l’ammontare del compenso qualora già stabilito al momento dell’incarico.
Nel caso in cui l’opera o il servizio non dovessero completarsi nell’arco temporale presunto sarà necessario trasmettere una nuova comunicazione.
Sanzione:
La violazione dell’obbligo comunicazionale comporterà una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata ritardata od omessa la comunicazione.