LA LEGGE DI BILANCIO 2024 e LE COOPERATIVE

LA LEGGE DI BILANCIO 2024 e LE COOPERATIVE

Approvazione della legge di Bilancio 2024, alla quale U.N.C.I. ha mandato apposite note per alcuni emendamenti presentati in Commissione Centrale e recepite nella   Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 cosiddetta Legge di Bilancio 2024, si ripepilogano qui di seguito gli interventi per le Cooperative.

RISTORNI  AI SOCI COOPERATORI E ALIQOTA IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 5%

Il ristorno è l’istituto giuridico attraverso cui il sodalizio realizza la “mutualità”, compendiando il vantaggio economico per il socio in base al grado di partecipazione di questi alla vita e all’attività della cooperativa.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, per tutto il 2024, sulle somme erogate a titolo di ristorno come integrazione salariale ai soci lavoratori è ridotta al 5 %.  Come era noto con la  Legge di Stabilità 2016 , che aveva previsto una modalità di tassazione agevolata,  questa in effetti consisteva nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10%  per:

  1. premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
  2. le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa.

Possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della legge n. 208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.

 L’art. 2545-sexies del codice civile prevede che l’atto costitutivo determini i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici (e non del capitale sottoscritto) lasciando, in via eventuale, che sia l’assemblea dei soci a deliberarne i criteri.

Dal punto di vista fiscale la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 35 del 9 aprile 2008 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale da riservare ai ristorni erogati ai propri soci dalle società cooperative e loro Consorzi.

Per poter beneficiare della tassazione agevolata, pertanto, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

  • i ristorni devono essere conformi alle previsioni di cui all’articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di Stabilità 2016;
  • la loro distribuzione deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto 25 marzo 2016;
  • deve essere compilata la sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa, ai fini trattamento fiscale agevolativo;
  • alle somme erogate a titolo di ristorno si applica la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

COOPERATIVE DELLA PESCA

La Legge di Bilancio 2024 per le Cooperative della Piccola Pesca di cui alla Legge 250/58 ha previsto un finanziamento  per l’indennità giornaliera onnicomprensiva, non superiore a 30 €, in caso di  sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

COOPERATIVE SOCIALI, IMPRESE SOCIALI E ETS

Art. 1, commi 210-216, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

E’ istituito il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l’anno 2024, mentre per l’anno 2025 la dotazione economica del Fondo  sarà pari a euro 231.807.485

Nel Fondo unico confluiscono i Fondi per la disabilità iscritti nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quindi: il «Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità», il «Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità», il «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare» e il «Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia». Il Fondo unico consentirà di gestire, con regole più semplici, le operazioni di riparto delle risorse e il rifinanziamento dei bandi e dei progetti che si rivolgono alle persone con disabilità. È una misura di semplificazione e razionalizzazione che sosterrà la creazione di linee di intervento tra loro collegate e integrate, superando l’attuale parcellizzazione delle risorse che penalizza le persone con disabilità, le famiglie, ma anche il lavoro di enti locali ed enti del terzo settore. Le risorse sono destinate a finanziare iniziative  tra cui la promozione di iniziative e di progetti per l’inclusione, l’accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.

Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (artt. 10 e 28)

  • Contributi in favore degli enti del Terzo settore e degli altri enti no-profit che assumono o abbiano assunto persone con disabilità fino ai 34 anni compresi, con contratto a tempo indeterminato, tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023.
  • Incentivi per gli Enti che svolgono l’intermediazione e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Contributi per le agenzie di intermediazione e gli enti del terzo settore che svolgono attività di intermediazione per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e che le seguono nel periodo successivo all’inserimento come disability manager.
  • Cumulabilità dei vantaggi contributivi per i datori di lavoro che assumono persone di un nucleo familiare che accede all’assegno di inclusione con i benefici previsti per l’assunzione di persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999.

 

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