Il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi.
La revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate a migliorare la gestione e il livello di democrazia interna dell’ente cooperativo; l’obiettivo è di accertare la natura mutualistica dell’ente e la legittimazione di quest’ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.
Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale, effettuate da revisori direttamente incaricati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Compito del revisore è di accertare la consistenza dello stato patrimoniale dell’ente, la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori. Al termine dell’attività, la revisione si chiude con il rilascio del certificato o l’attestazione di revisione.
Sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, si ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti quali:
- Cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi
- Gestione commissariale
- Scioglimento per atto dell’autorità
- Sostituzione dei liquidatori
- Liquidazione coatta amministrativa.
Gli enti cooperativi che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall’albo nazionale degli enti cooperativi.
La competenza in materia di vigilanza e provvedimenti “sanzionatori” si esplica nel versante societario escludendo il profilo lavoristico e quello fiscale in senso stretto.