MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale dell’ 8 agosto 2024

MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale dell’ 8 agosto 2024

Concessione, per l’anno 2024, della misura agevolativa del voucher 3I
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) start-up innovative: le imprese di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
b) microimprese: le microimprese come definite dall’allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che occupano meno di dieci persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
c) domanda di brevetto: la domanda di brevetto per invenzione industriale di cui al Capo II, Sezione IV del Codice della proprietà industriale;
d) domanda di brevetto che rivendica la priorità di una precedente domanda: la domanda che rivendica in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi, il diritto di priorità di una precedente domanda nazionale, secondo le disposizioni dell’art. 4 della citata Convenzione richiamato dall’art. 4 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005);
e) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda nazionale: i servizi relativi sia alla stesura della documentazione brevettuale in lingua diversa dall’italiano, che al deposito della domanda presso l’Ufficio estero;
f) fornitori di servizi: i consulenti e gli avvocati appositamente abilitati;
g) soggetto gestore: il soggetto, individuato dal successivo art. 7, titolare dei procedimenti di esame e valutazione delle domande di erogazione del contributo nonchè di erogazione del voucher.
Art. 2
Imprese beneficiarie
1. Possono beneficiare del voucher 3I per la valorizzazione del proprio processo di innovazione le start-up innovative e le microimprese, come definite dall’art. 1 del presente decreto.
Art. 3
Servizi acquisibili tramite il voucher 3I
1. Tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi:
a) servizi di consulenza relativi all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della brevettabilità dell’invenzione;
b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) servizi di consulenza relativi al deposito all’estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
2. I servizi di cui al comma 1, per l’acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall’Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6 del presente decreto. L’inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
3. Ciascun soggetto di cui all’art. 2 può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
4. L’impresa utilizzerà il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento sono disciplinate all’art. 4, comma 7.
5. Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58.
Art. 4
Criteri e condizioni per l’erogazione del voucher
1. L’importo del voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:
a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi;
c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all’estero della domanda nazionale di brevetto.
2. Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto.
3. L’agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per potere accedere all’agevolazione, il soggetto richiedente presenta apposita domanda al soggetto gestore nella quale deve essere indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, nonchè il fornitore individuato e la relativa accettazione dell’incarico.
5. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell’avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti per l’accesso all’agevolazione previsti dal presente decreto.
6. Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore procede con il diniego dell’istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
7. L’iter di valutazione sarà espletato nel rispetto del termine indicato nel successivo decreto di cui all’art. 8.
8. A seguito dell’esito dei controlli effettuati dal soggetto gestore sull’effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all’art. 8, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell’apposito campo del relativo CUP ai sensi dell’art. 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l’intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa. Nel caso dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), l’esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.
9. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, le risorse finanziarie stanziate per l’intervento sono trasferite, solo successivamente all’individuazione dei beneficiari, al soggetto gestore presso un apposito conto corrente bancario da esso gestito, previa autorizzazione all’apertura da richiedere ai sensi dell’art. 44-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all’art. 3, comma 2 o erogati dal fornitore prima dell’inserimento in tali elenchi.
11. Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi di cui all’art. 3, comma 2, si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, nè ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.
12. Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.
Art. 5
Formazione e gestione dell’elenco dei consulenti in proprietà industriale
1. L’elenco dei consulenti in proprietà industriale abilitati a fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I è formato e gestito dal Consiglio dell’Ordine dei consulenti in proprietà industriale.
2. Al fine di costituire l’elenco, il Consiglio indice una «call» rivolta agli iscritti all’Ordine professionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call» il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a trenta giorni.
3. Ogni iscritto può presentare la propria candidatura al Consiglio dell’Ordine utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso, nel quale deve indicare:
a) nome e cognome;
b) numero di iscrizione all’Albo (sezione brevetti);
c) l’eventuale studio o società di appartenenza;
d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata;
e) i servizi di cui all’art. 3 del presente decreto per i quali chiede l’iscrizione;
f) nel caso di richiesta di iscrizione per il servizio di cui alla lettera c) dell’art. 3 del presente decreto, il numero di iscrizione EPI;
g) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
h) il codice fiscale e la partita IVA dell’eventuale studio o società di appartenenza;
i) regime fiscale;
j) eventuali recapiti aggiuntivi.
4. Il Consiglio dell’Ordine, verificate le candidature ricevute e le informazioni fornite, forma l’elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call».
5. Il Consiglio pubblica l’elenco e i successivi aggiornamenti, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.ordine-brevetti.it con le informazioni di cui alle lettere da a) a f) del precedente comma del presente articolo, per consentire ai soggetti beneficiari dei voucher la scelta e il contatto con il fornitore dei servizi.
6. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come elencate alle lettere da a) a j), sono trasferite al soggetto gestore per via telematica, ai fini della gestione della misura.
7. Per gli aggiornamenti successivi dell’elenco, il Consiglio indice, ogni sei mesi, una nuova «call» agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di aggiornamento il Consiglio dà preventiva comunicazione alla Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati, il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia all’Ufficio di cui sopra, sia al soggetto gestore.
8. Le variazioni dei dati inseriti nell’elenco che intervengono negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma precedente sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi alla Direzione generale per la proprietà industriale – UIBM e al soggetto gestore che, entro sette giorni, li recepisce ai fini della gestione della misura.
Art. 6
Formazione e gestione dell’elenco degli avvocati
1. L’elenco degli avvocati abilitati a fornire i servizi finanziabili con il voucher 3I è formato e gestito dal Consiglio nazionale forense.
2. Al fine di costituire l’elenco, il Consiglio indice una «call» rivolta agli iscritti all’Ordine professionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nella «call», il Consiglio fissa anche il termine di presentazione delle candidature, che non deve essere superiore a trenta giorni. Ogni iscritto può presentare la propria candidatura al Consiglio nazionale forense utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Consiglio stesso, nel quale devono indicare:
a) nome e cognome;
b) numero di iscrizione all’Albo;
c) l’eventuale studio o società di appartenenza;
d) il domicilio, compreso un indirizzo di posta elettronica certificata;
e) i servizi di cui all’art. 3 del presente decreto per i quali chiede l’iscrizione;
f) per i servizi di cui alla lettera a) dell’art. 3, comma 1, del presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in ordine alla specifica esperienza professionale nel campo dei brevetti;
g) per i servizi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3, comma 1, del presente decreto, una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, anche in ordine al percorso formativo post-laurea in materia di proprietà industriale;
h) il proprio codice fiscale e/o partita IVA;
i) il codice fiscale e la partita IVA dell’eventuale studio o società di appartenenza;
j) il regime fiscale;
k) eventuali recapiti aggiuntivi.
3. Il Consiglio nazionale forense, ricevute le domande e le informazioni fornite sotto la responsabilità dei richiedenti, forma l’elenco entro trenta giorni dalla chiusura della «call».
4. Il Consiglio pubblica l’elenco e i successivi aggiornamenti, nel rispetto delle norme applicabili in materia di tutela della privacy, in apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.consiglionazionaleforense.it con le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del comma 2 del presente articolo, per consentire ai soggetti beneficiari del voucher la scelta e il contatto con il fornitore dei servizi.
5. Le informazioni complete dei fornitori dei servizi, come elencate alle lettere da a) a k) del comma 2, sono trasferite al soggetto gestore per via telematica, ai fini della gestione della misura.
6. Per gli aggiornamenti successivi dell’elenco, il Consiglio indice ogni 6 mesi una nuova «call» agli iscritti per la presentazione di eventuali nuove candidature. Delle «call» di aggiornamento il Consiglio dà preventiva comunicazione alla Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi. Della pubblicazione degli elenchi aggiornati il Consiglio fornisce tempestiva informazione sia alla Direzione generale sia al soggetto gestore.
7. Le variazioni dei dati inseriti nell’elenco che intervengono negli intermezzi tra gli aggiornamenti di cui al comma 6 sono gestiti dal Consiglio e comunicati tempestivamente da questi Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi e al soggetto gestore, che, entro sette giorni, li recepisce al fine della gestione della misura.
Art. 7
Soggetto gestore
1. Soggetto gestore del voucher 3I è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia. I rapporti tra il soggetto gestore e la Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono regolamentati tramite apposito atto convenzionale.
Art. 8
Modalità di attuazione
1. Le risorse a disposizione per la concessione dei voucher, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti di cui agli articoli 5 e 6 e il soggetto gestore, le motivazioni di revoca, nonchè gli ulteriori aspetti applicativi sono definiti con decreto del direttore generale della Direzione competente del Ministero delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono fissati altresì i termini di apertura di presentazione delle domande, a seguito della definizione dell’atto convenzionale con il soggetto gestore di cui all’art. 7.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); le informazioni rilevanti del presente decreto sono pubblicate nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui all’art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, le predette pubblicazioni assolvono agli obblighi di pubblicità legale del presente decreto.

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